✳️Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica.
Le imprese devono aver adempiuto all’obbligo di stipula di contratti assicurativi per danni da calamità naturali, se la domanda è presentata oltre il termine ultimo previsto dalla normativa vigente per tale adempimento.
L’investimento deve riguardare una sola unità produttiva.
L’unità produttiva deve essere localizzata in aree industriali, produttive o artigianali (zona D o assimilata).
I Comuni devono avere una popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Le regioni ammissibili sono le Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Esclusioni:
Sono esclusi i soggetti operanti nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
I lavoratori autonomi non sono inclusi tra i soggetti beneficiari.
L’agevolazione è concessa come contributo in conto impianti a fondo perduto, basato sull’intensità di aiuto massima prevista dal Regolamento GBER, che varia a seconda della dimensione d’impresa (PMI: micro, piccola e media dimensione; Imprese di grandi dimensioni).
Incrementi del Contributo:
Moduli Fotovoltaici Certificati (Categoria B o C): Aumento del 5% per impianti fotovoltaici.
Moduli Fotovoltaici Certificati (Categoria A): Aumento del 2% per impianti fotovoltaici.
Certificazione ISO 50001 (Sistema di gestione energia): Aumento del 2% per tutte le tipologie di investimento (PV, TPV, Stoccaggio).
Modalità di Erogazione: Le agevolazioni sono erogate dal GSE in un massimo di 2 Stati di Avanzamento Lavori (SAL), di cui l’ultimo a saldo.
È possibile richiedere un’anticipazione non superiore al 30% dell’importo totale concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Sono ammissibili i progetti volti alla produzione di energia da FER, attraverso l’installazione di:
1. Impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico, destinato all’autoconsumo immediato.
2. Eventuale sistema di stoccaggio elettrochimico (behind-the-meter), per l’autoconsumo differito.
Requisiti Tecnici e Operativi:
L’impianto deve avere una potenza nominale non inferiore a 10 kW e non superiore a 1.000 kW.
L’installazione deve avvenire esclusivamente su edifici esistenti dell’unità produttiva, o su coperture di strutture pertinenziali destinate al servizio degli edifici.
L’energia prodotta deve essere destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva.
L’eventuale energia eccedentaria (non accumulata) deve essere ceduta gratuitamente al GSE per 20 anni, alimentando il Fondo nazionale reddito energetico.
In caso di sistemi di stoccaggio, questi devono assorbire almeno il 75% della loro energia dall’impianto FER collegato, su base annua, e la capacità di stoccaggio deve garantire che l’energia prodotta e autoconsumata non superi il 90%.
È ammesso il potenziamento di un impianto esistente, ma non il rifacimento.
I progetti devono essere avviati (inizio lavori o primo impegno vincolante) successivamente alla presentazione della domanda.
I progetti devono essere ultimati (data di entrata in esercizio) entro 18 mesi dalla data del provvedimento di ammissione.
Sono ammissibili, nei limiti dei costi massimi unitari previsti nell’Allegato n. 2, le spese direttamente collegate e funzionali alla realizzazione del progetto:
Impianti Fotovoltaici / Termo-fotovoltaici:
◦ Acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e dei suoi componenti.
◦ Connessione alla rete elettrica nazionale.
◦ Messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.
Sistemi di Stoccaggio:
◦ Acquisto, trasporto e installazione del sistema e dei componenti.
◦ Messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.
Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e relative a immobilizzazioni materiali nuove di fabbrica.